Visualizzazione post con etichetta Codice della Strada. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Codice della Strada. Mostra tutti i post

giovedì 1 ottobre 2015

comunicazione importante

E' necessaria la sostituzione della tazza del filtro


Nell'ambito della sicurezza della qualità, Truma ha identificato un danno materiale delle finestre della tazza del filtro per gas. Ciò è dovuto ad una lavorazione errata da parte del fornitore primo. Il danno materiale potrebbe provocare una fuoriuscita incontrollata di gas nell'ambiente, attraverso il vano portabombole. Tutte le tazze del filtro a partire da gennaio 2012, presentano questa problematica.
Truma, in quanto produttore 'premium', fornisce prodotti affidabili e di altissima qualità. La sicurezza e il benessere dei nostri clienti hanno l'assoluta priorità. Per evitare qualunque possibile rischio, Truma ha deciso di sostituire con una nuova soluzione, tutte le tazze del filtro presenti sul mercato.
La probabilità che si verifichi un tale danno materiale è piuttosto bassa. Tuttavia, tutti i camperisti che hanno montato nel proprio veicolo un filtro per gas Truma devono osservare le seguenti misure precauzionali:
  • Mettere immediatamente fuori servizio l'impianto a gas
  • Contattare il proprio rivenditore o direttamente la Truma e richiedere le nuove tazze del filtro gratuite
  • Sostituire le vecchie tazze del filtro con quelle nuove
I clienti finali possono effettuare la sostituzione con facilità e velocemente anche da soli. Prima della sostituzione, è necessario chiudere l'alimentazione del gas. Dopodiché è possibile svitare la vecchia tazza del filtro (seguire la stessa procedura per la sostituzione della cartuccia filtrante) e infine avvitare quella nuova. Le nuove tazze del filtro possono essere ordinate nel seguente modo:
• Online: www.truma.com/new-gasfilter
• Presso tutti i rivenditori e partner d'assistenza: www.truma.com/dealersearch

giovedì 11 settembre 2014

Buoni motivi per viaggiare con un furgonato

Credo queste foto possano essere molto esaustive in merito alla sicurezza di alcuni VR.
Gli allestitori artigianali di furgonati possono testimoniare che il nulla osta per l'immatricolazione del mezzo viene rilasciato dalla casa madre SOLO nel caso  non vengano  "toccate" le parti strutturali del mezzo (TRAVERSE, RINFORZI, PIANTONI, ECC) .
In sostanza il camper furgonato deve  mantenere la sicurezza strutturale originale  per poter essere immatricolato, anche se questo comporta grossi  vincoli di progettazione e realizzazione del mezzo stesso.












sabato 30 agosto 2014

Pneumatici

Sigle sugli Pneumatici

Ogni autoveicolo può montare uno o più tipi di gomme con misure e caratteristiche proprie.
E' importante ricordare come il non montare pneumatici adatti al proprio veicolo può comportare, in caso di controllo, una multa dell'ammontare minimo di 370 euro (fino ad oltre 1400 in caso di non pagamento immediato) ed il ritiro della carta di circolazione (libretto).
Vediamo quindi di capire quali gomme montare sul nostro veicolo e prima ancora cosa significano quei numeri stampigliati sul pneumatico e sul libretto prendendo l'immagine successiva come esempio.
Sigla pneumatico
185: Il primo numero indica la larghezza del pneumatico nel punto più largo, corda, indicato in millimetri.
70: Rapporto d'aspetto o serie. Indica il grado di ribassamento della gomma. In pratica indica la distanza dalla base del cerchio a terra espresso in percentuale rispetto all larghezza. In questo caso specifico la larghezza è 185x0,7=129,5 mm, circa 13 centimetri.

R: Se presente indica che il pneumatico ha una struttura radiale, cioè con le tele montate ad anello. Tali gomme sono molto più sicure di quelle convenzionali poiché sono meno deformabili. Se la R è presente nella sigla richiesta dalla carta di circolazione è obbligatorio montare pneumatici radiali, se mancanti si può scegliere tra un radiale ed un convenzionale.
15: Diametro di calettamento del cerchio, espresso in pollici. Un pollice sono circa 2,54 centrimetri: detto in altre parole... 4 pollici=10 cm. In questo caso indica un cerchio di un diametro di  38,1 cm.
88: Indica il codice o indice di carico. Tale numero è tabellato. (Troverete alcuni esempi in fondo)
T: Indice di velocità. Il valore tabellato (vedi dopo) indica il valore per il quale il pneumatico è stato testato. Questo non significa che se si supera tale limite il pnuematico scoppi, significa però che non è consigliabile farlo perché aumenta il rischio che le prestazioni decadano e, al limite, ceda con conseguenze prevedibili.
PR 10: Indica il numero di tele con le quali è formato. 10 in questo esempio.
DOT 1606: Rappresenta il periodo di fabbricazione della gomma. Le prime due rappresentano la settimana, le ultime l'anno. Questa indicata è stata prodotta la sedicesima settimana del 2006. E' uno dei valori più importanti di cui tener conto quando si acquista una serie di pneumatici. Una gomma troppo vecchia è molto pericolosa in quanto potrebbe cedere o scoppiare senza preavvisi. E' consigliabile non acquistare gomme più vecchie di 3 anni.

Altre possibili sigle presenti sono:

TWI: indica il punto dove presenti i segnalatori di usura. Sono dei tasselli che si scoprono quando il battistrada è spesso meno di 1,6 millimetri, il limite di legge oltre il quale è obbligatorio cambiare pneumatico. E' comunque consigliabile non arrivare a tale valore ma cambiarli sotto i 3 millimetri, poiché una ruota con battistrada eccessivamente consumato è pericoloso in curva, in frenata e soprattutto sull'acqua dove aumenta esponenzialmente il rischio di aquaplanig.
TT: con camera d'aria.
TUBELES: senza camera d'aria. Ricordo che tali gomme sono più sicure poiché in caso di foratura tendono a sgonfiarsi più lentamente di quelle con camera d'aria.
INFLATE MAX 5.0: indica la pressione di gonfiaggio massima ammissibile da quella gomma.
Ex- ex dove x è un numero: indica la sigla di omologazione EU, obbligatoria.
M+S: indica che tale pnuematico è adatto sulla neve. Può essere usato in alternativa alle catene dove tali dispositivi sono obbligatori.
DA: Difetto di aspetto. E' una stampigliatura applicata a caldo ed indica che tale pneumatico ha qualche difetto. Non necessariamente indica un grave difetto, potrebbe essere anche una stampigliatura venuta male.

tratto da  http://www.wroar.net/pages/misure-sigle-pneumatici.html

lunedì 31 marzo 2014

Divieto di parcheggio ai camper





Credo interessi a molti questa circolare del ministero degli interni in merito al divieto di parcheggio ai camper che spesso si vede in giro....













sabato 26 ottobre 2013

Siamo nuovamente in inverno


Ci stiamo avvicinando all'inverno e per questo dobbiamo informarci su come comportarci sia durante il viaggio  ma anche durante la sosta .

Vi ricordo i link di post pubblicati l'anno scorso ma validissimi suggerimenti anche prima della partenza .

pronti per l'inverno

pronti per l'inverno parte seconda

si avvicina l'inverno

Non solo, superate determinate temperature  e utilizzando strade di montagna e non solo, negli ultimi anni  sono divenuti obbligatori alcuni accorgimenti tra cui gomme invernali o/e catene da neve . L'argomento e' talmente esteso, dalle varie marche di catene e gomme da utilizzare che ne uscirebbe un noiosissimo poema; di seguito allego vari link per chiarire alcuni punti .






Da Infomotori

pneumatici invernali obbligo dal 15 novembre 2013


Da Assocatene

"La catena da neve è l’unico dispositivo che garantisce totale sicurezza nella guida su strade innevate e ghiacciate soprattutto in presenza di pendenze significative."




 Da  Gommeblog





Oltre alla varie info per l'uso invernale , aggiungo anche questo link per informare tutti quelli come me, che non ne sono al corrente, del comportamento da tenere in caso di sinistri all'estero o con mezzi di targhe straniere .

Da  Asaps






giovedì 7 febbraio 2013

Ho deciso .. Me lo costruisco IO .







Solo poche norme , indicazioni per chi volesse iniziare un opera faraonica ( burocratica ) ovvero costruirsi il mezzo a proprio piacere ..

Bisogna premettere che, essendo l'Italia una e indivisibile, ogni motorizzazione viaggia per conto suo. Le normative, nel bene o nel male, sono uguali dappertutto, ma...a Torino bisogna:
- Far fare un progetto dettagliato da un Ingegnere nel quale allegare tutte le omologazioni disponibili (della meccanica, dei sedili, del portamoto etc)
- Mandare il progetto all'ufficio tecnico del produttore della meccanica perchè ti rilasci il nullaosta.- Allegare il nullaosta al progetto timbrato e firmato in ogni sua pagina dal produttore della meccanica.- Produrre tre dichiarazioni: una riguardante l'impianto elettrico, una riguardante l'allestimento in generale (ambedue di esecuzione dei lavori a regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative), e una di punzonatura del numero unico di matricola.- Mettere tutto assieme e portarlo in motorizzazione per l'analisi da parte di un ingenere addetto il quale autorizza la visita e prova per la quale alla fine bisogna recarsi con il mezzo che viene visionato da altro ingegnere che verifica la corrispondenza di ciò che si è dichiarato.Nel caso di un privato quindi bisogna trovare l'ingegnere che fa il progetto o lo firma e l'allestitore o chi per esso (dipendenti) che abbia i titoli (ad esempio REA come elettrauto, meccanico, carrozziere, e ci vogliono tutti e tre, o registrazione al ministero come allestitore - costruttore) di rilasciare le dichiarazioni ( e quindi di prendersi la responsabilità, anche penale in caso di incidenti, per il lavoro che ha fatto un altro) cosa che peraltro io non mi sentirei di fare.

Non dimentichiamo ancora  , la firma di un tecnico per l' impianto del gas, tutte le certificazioni CE dei componenti installati, ecc... e poi non sempre la casa madre ti rilascia il nulla osta...
E poi le motorizzazioni fanno fatica e prendersi la responsibilità di omologare un camper costruito da un privato... la vedo un pò dura...

Copio/incollo  Pareri di esperti ... allestitori di furgonati 




mercoledì 3 ottobre 2012

Porta biciclette ed oltre


E' bene seguire alcune piccole indicazioni per trasportare in sicurezza, e soprattutto in regola, i velocipedi. Per quel che riguarda le autorizzazioni da richiedere ci sono buone notizie: l’applicazione nella parte posteriore di portabici leggeri di tipo amovibile non necessita di approvazione da parte dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, esattamente come per i portasci e portabagagli omologabili come unità tecniche indipendenti per i veicoli di categoria M1. Quindi un portabici può essere montato sotto la responsabilità del conducente. Questo naturalmente rispettando alcune regole essenziali. La struttura deve essere ancorata correttamente alla carrozzeria del veicolo, deve rientrare nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa, i gruppi ottici posteriori e la targa devono essere completamente visibili e le superfici esterne del portabici non devono sporgere verso l’esterno per non agganciare pedoni, ciclisti e motociclisti. Infine, la struttura può essere applicata anche utilizzando il gancio di traino, ovviamente nel rispetto del carico verticale massimo ammesso sul gancio stesso. Da ultimo, cosa da non dimenticare mai, è la segnalazione del carico (eventualmente) sporgente posteriormente oltre la sagoma del veicolo mediante uno o due pannelli quadrangolari a strisce oblique bianche e rosse.

Fonte ( asaps.it )



361. (Art. 164 Cod. Str.) Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm². Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192 (1).

Fonte  ( codicestradainfantino.it )



martedì 2 ottobre 2012

Autocaravan secondo il Codice della Strada


L’art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada definisce con il termine autocaravan: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.
L’autocaravan (vedi Direttiva 70/156/CEE - modificata dalla Direttiva 2001/116/CE), quale veicolo finale allestito, va inquadrato esclusivamente nella categoria internazionale M (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti asedere oltre al sedile del conducente).
In relazione alla categoria M di inquadramento ed alla Direttiva 96/96/CE, tutte le autocaravan rientrano tra “i veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto posti” e pertanto la periodicità del controllo tecnico (visita di revisione) è disposto a partire dal quarto anno seguente a quello di immatricolazione e successivamente ogni due anni (vedi D.M. 6 agosto 1998, n. 408), ma per le autocaravan con massa massima complessiva superiore a 3,5 t. viene confermata la stessa periodicità per effettuare le visite di revisione annuale.
In relazione alla categoria M ed al peso complessivo del veicolo superiore a 3,5 tonnellate, si rappresenta che le autocaravan non hanno l’obbligo del montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti prescritte nell’art. 72, comma 2-bis,del Codice della Strada; infatti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot.302/MOT1 del 24.03.2005 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione solo i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie internazionali N2, N3 (autocarri) e O3, O4 (rimorchi).
Tenuto conto che le autocaravan sono inquadrate nella categoria M, si precisa che i limiti di velocità massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in autostrada, 90 km/h nelle strada extraurbane secondarie, ovvero hanno gli stessi limiti imposti alle autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo, mentre se tale peso viene superato il limite di velocità è ridotto rispettivamente a 80 km/h e 100 km/h). 
Si precisa che in caso di traino di carrello TATS il complesso veicolare diventa un autotreno (a prescindere da peso complessivo del veicolo) e pertanto i limiti di velocità sono comunque determinati a 80 km/h in autostrada e 70 km/h nella viabilità ordinaria fuori dal centro abitato.
Per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri con autocaravan, si rappresenta che il numero dei posti ammesso è quello indicato sulla carta di circolazione. Tenuto conto che l’utilizzo ad alloggio, esclusivamente a veicolo fermo, vige solo per le caravan, appare evidente che tale prescrizione non è applicabile alle autocaravan.

Relativamente alla patente di guida, si rappresenta che per le autocaravan con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, la patente richiesta è quella di
categoria “B”, mentre se il predetto peso è superiore è richiesta la categoria “C” (vedi anche proposta di legge n. 694 della Camera dei Deputati presentata il 5 maggio 2008 “Nuove disposizioni in materia di autocaravan” con richiesta i modifica dell’art. 116 C.d.S. per estendere la patente di categoria “B” per la guida di autoveicoli aventi un peso complessivo fino a 4,25 tonnellate).
In merito all’utilizzo del GPL non per autotrazione, si evidenzia che le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in
particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistema di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni in merito ai sistemi di riscaldamento a GPL. 
Pertanto le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale (vedi Direttiva 2004/78/CE del 29 aprile 2004).
Tenuto conto che ai fini della circolazione stradale non c’è l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione dell’autocaravan a seguito di installazione di impianto a riscaldamento a GPL, si ritiene non applicabile alcuna violazione del Codice della Strada a seguito di eventuali violazioni della normativa vigente (si applicano le norme generali relative alla
sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento).



Fonte ( asaps.it )