martedì 2 ottobre 2012

Autocaravan secondo il Codice della Strada


L’art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della Strada definisce con il termine autocaravan: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.
L’autocaravan (vedi Direttiva 70/156/CEE - modificata dalla Direttiva 2001/116/CE), quale veicolo finale allestito, va inquadrato esclusivamente nella categoria internazionale M (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti asedere oltre al sedile del conducente).
In relazione alla categoria M di inquadramento ed alla Direttiva 96/96/CE, tutte le autocaravan rientrano tra “i veicoli a motore destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, sedile del conducente escluso, non è superiore a otto posti” e pertanto la periodicità del controllo tecnico (visita di revisione) è disposto a partire dal quarto anno seguente a quello di immatricolazione e successivamente ogni due anni (vedi D.M. 6 agosto 1998, n. 408), ma per le autocaravan con massa massima complessiva superiore a 3,5 t. viene confermata la stessa periodicità per effettuare le visite di revisione annuale.
In relazione alla categoria M ed al peso complessivo del veicolo superiore a 3,5 tonnellate, si rappresenta che le autocaravan non hanno l’obbligo del montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti prescritte nell’art. 72, comma 2-bis,del Codice della Strada; infatti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot.302/MOT1 del 24.03.2005 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione solo i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie internazionali N2, N3 (autocarri) e O3, O4 (rimorchi).
Tenuto conto che le autocaravan sono inquadrate nella categoria M, si precisa che i limiti di velocità massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in autostrada, 90 km/h nelle strada extraurbane secondarie, ovvero hanno gli stessi limiti imposti alle autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo, mentre se tale peso viene superato il limite di velocità è ridotto rispettivamente a 80 km/h e 100 km/h). 
Si precisa che in caso di traino di carrello TATS il complesso veicolare diventa un autotreno (a prescindere da peso complessivo del veicolo) e pertanto i limiti di velocità sono comunque determinati a 80 km/h in autostrada e 70 km/h nella viabilità ordinaria fuori dal centro abitato.
Per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri con autocaravan, si rappresenta che il numero dei posti ammesso è quello indicato sulla carta di circolazione. Tenuto conto che l’utilizzo ad alloggio, esclusivamente a veicolo fermo, vige solo per le caravan, appare evidente che tale prescrizione non è applicabile alle autocaravan.

Relativamente alla patente di guida, si rappresenta che per le autocaravan con peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, la patente richiesta è quella di
categoria “B”, mentre se il predetto peso è superiore è richiesta la categoria “C” (vedi anche proposta di legge n. 694 della Camera dei Deputati presentata il 5 maggio 2008 “Nuove disposizioni in materia di autocaravan” con richiesta i modifica dell’art. 116 C.d.S. per estendere la patente di categoria “B” per la guida di autoveicoli aventi un peso complessivo fino a 4,25 tonnellate).
In merito all’utilizzo del GPL non per autotrazione, si evidenzia che le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in
particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistema di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni in merito ai sistemi di riscaldamento a GPL. 
Pertanto le disposizioni contenute nella Direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale (vedi Direttiva 2004/78/CE del 29 aprile 2004).
Tenuto conto che ai fini della circolazione stradale non c’è l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione dell’autocaravan a seguito di installazione di impianto a riscaldamento a GPL, si ritiene non applicabile alcuna violazione del Codice della Strada a seguito di eventuali violazioni della normativa vigente (si applicano le norme generali relative alla
sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento).



Fonte ( asaps.it )

Nessun commento:

Posta un commento